Il congedo di maternità obbligatorio è quel permesso contrattuale che dà diritto alla donna dipendente durante la gravidanza di assentarsi dal lavoro per portare a termine la gestazione e prendersi cura del proprio bambino. Si prevede che la lavoratrice possa stare a casa i 2 mesi che precedono il parto (da calcolarsi in base alla presunta data stabilita dal ginecologo) e i tre mesi successi, alla nascita del bambino.

La donna ha diritto all’indennità post-partum anche nei casi in cui: il bambino sia nato morto; il bambino sia deceduto successivamente al parto o ci sia stata un’interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione. Il congedo di maternità obbligatorio vale anche in caso di adozione, affidamento o collocamento del minore in famiglia.

La possibilità di astenersi dal lavoro vale anche per i padri, ma solo in caso di morte della mamma, di malattia grave o di abbandono della stessa. Può assentarsi dall’ufficio il papà se ha l’affidamento esclusivo del figlio. E se il bambino nasce prematuro? In caso di pretermine, si calcolano comunque i 3 mesi dopo la nascita, più i due mesi prima, più il periodo che la mamma ha avuto bisogno di stare a casa.

La mamma può anche decidere di usufruire della flessibilità: in questo caso potrà andare al lavoro per tutto l’ottavo mese di gravidanza e assentarsi dall’ufficio quattro mesi dopo il parto. Per chiedere il congedo, bisogna allegare alla domanda il certificato medico di gravidanza rilasciato dai medici del servizio sanitario nazionale (SSN) o dell’azienda ospedaliera prima del compimento del 7° mese, da cui risulti la data presunta del parto. Sono accettati anche i certificati dei medici di base.

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ultimo aggiornamento: 12-06-2014