[blogo-gallery id=”313445″ layout=”photostory” title=”Jobs act contro la violenza sulle donne” slug=”jobs-act-contro-la-violenza-sulle-donne” id=”313445″ total_images=”4″ photo=”0,1,2,3″]

I casi di violenza sulle donne non sono fenomeni isolati, ma sono ancora poche le donne che denunciano. Hanno paura di non essere protette, di non essere difese e magari anche di perdere il lavoro. Il quarto decreto delegato della legge sul jobs act per le donne vittime di violenza maschile e che sono inserite, in base alla legge 119/2013, in percorsi di protezione attraverso i servizi sociali del Comune di residenza, o dei centri antiviolenza e delle case rifugio porta qualche interessante cambiamento.

La donna che ha un lavoro dipendente (anche a progetto) ha diritto di astenersi o sospendere il rapporto di lavoro per tre mesi per motivi legati al percorso di protezione. Ovviamente, è tenuta ad avvisare almeno sette giorni prima, indicandone le date di inizio e termine, presentando anche idonea certificazione.

In questo periodo ha diritto a piena retribuzione e le vengono versati i contributi. Non c’è alcuna perdita ai fini economici, né a quelli pensionistici. Non è tutto, può esserci anche la modalità oraria oltre a quella giornaliera. L’ipotesi oraria è consentita in una misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero svolto nel mese precedente a quello nel corso del quale inizia il congedo. Può quindi chiedere di passare al art time e di riapplicare poi il full time sulla base delle proprie necessità.

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ultimo aggiornamento: 27-07-2015