Il matrimonio in chiesa o religioso è l’unione dei coniugi davanti a un ministro cattolico al quale la Legge dello Stato, grazie al Concordato lateranense (un accordo) stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede nel 1929, riconosce effetti civili qualora siano osservate determinate condizioni. Per tale motivo il matrimonio religioso è chiamato matrimonio concordatario. Si parla di rito civile o di culto acattolico (se è di culto ebraico, valdese, metodista) se ovviamente non c’è il sacerdote.

Per la celebrazione del matrimonio sono necessari alcuni atti religiosi e civili, ovvero il certificato di Battesimo, Cresima, di Stato libero ecclesiastico, il nulla osta ecclesiastico se si sceglie una parrocchia diversa dalla propria e i certificati di nascita, residenza e cittadinanza. Una volta raccolti il materiale, il parroco redige e rilascia la richiesta di pubblicazioni alla casa comunale. Per il matrimonio cattolico è quindi prevista la doppia pubblicazione.

Una volta ritirato il certificato di avvenute pubblicazioni, i futuri sposi devono portarlo dal parroco della Chiesa nella quale si celebreranno le nozze, che dovrà a sua volta rilasciare il consenso religioso. Il matrimonio viene celebrato con due testimoni per parte e il sacerdote ricorda agli sposi anche gli effetti civili leggendo gli articoli 143, 144 e 147 del codice civile al termine della cerimonia.

Subito dopo il matrimonio il parroco dovrà compilare l’atto di matrimonio in duplice originale, sottoscritto dal parroco stesso, dagli sposi e dai testimoni. Il documento sarà poi trasmesso in copia, massimo dopo 5 giorni dalla celebrazione, all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il matrimonio affinché questi proceda alla sua trascrizione.

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ultimo aggiornamento: 28-06-2017