Il congedo matrimoniale è un “permesso” pagato ai dipendenti per poter festeggiare le proprie nozze in luna di miele con la propria dolce metà. E’ stato introdotto nel 1937 solo per gli impiegati e nel 1941 è stato esteso anche agli altri lavoratori dipendenti delle fabbriche. Oggi il congedo matrimoniale è previsto in tutti i contratti collettivi di lavoro ed è un periodo di astensione dal lavoro, retribuito, che si chiede in occasione del proprio matrimonio.

Il congedo matrimoniale dura 15 giorni di calendario da fruire consecutivamente: non si possono spezzare. I giorni di congedo si possono chiedere in occasione del matrimonio e bisogna goderne subito dopo la data di nozze o nel più breve periodo di tempo. Il congedo deve essere chiesto dal lavoratore al proprio datore di lavoro con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio.

Quando il lavoratore rientra al lavoro, deve fornire al proprio datore una copia del certificato di matrimonio, da presentare entro 60 giorni. Non si può chiedere il congedo matrimoniale nel periodo di ferie o nel periodo di preavviso di licenziamento. Se non è possibile partire subito dopo le nozze, allora si può chiedere una proroga, ma dovrà essere goduto entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio.

Il periodo di congedo viene retribuito interamente dal datore di lavoro. Spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicili, ai marittimi di bassa forza, ai dipendendenti di aziende industriali, artigiane, cooperative, lavoratori disoccupati che dimostrano che nei 90 giorni precedendi le nozze hanno lavorato per un periodo di almeno 15 giorni.

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ultimo aggiornamento: 20-11-2016